Si fa presto a dire “Poster”

Articolo pubblicato su Artribune Magazine n. 30/2017

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Sostituzione del supporto materiale dell’opera e creazione di un nuovo prodotto

Si segnala una interessante sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 22.01.2015, causa C-419/13) che può avere diversi risvolti applicativi, anche nel settore della arti figurative.

La controversia in esame vedeva contrapposte la collecting society olandese Stichting Pictoright, che gestisce i diritti degli autori di opere delle arti figurative, e la società Art & Allposter, che commercializza opere d’arte riprodotte su poster ed altri supporti materiali.

In particolare, la società Art & Allposter vende poster e altri tipi di riproduzioni di opere di pittori celebri, di cui la collecting society gestisce i diritti sfruttamento economico. La Allposter realizza e distribuisce anche riproduzioni su tela da pittura delle opere in questione, ottenute mediante un particolare procedimento di trasferimento dell’immagine dall’iniziale supporto cartaceo alla tela. Al termine di tale procedimento di trasformazione il supporto cartaceo dell’opera cessa di esistere ed è sostituito dalla tela, che viene messa in commercio.

La collecting society si è opposta a tale modifica e alla vendita delle tele, poiché realizzate senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore (suoi associati).

La Corte ha affermato – fra le altre cose – cha una sostituzione del supporto, come quella effettuata da Allposter, ha l’effetto di creare un nuovo oggetto che incorpora l’immagine dell’opera protetta, mentre il poster, in quanto tale, cessa di esistere. Tale modifica è tale da costituire una nuova riproduzione dell’opera, che rientra nel diritto esclusivo dell’autore e necessita di una specifica autorizzazione.

In concreto occorre valutare se l’oggetto modificato, valutato nel suo insieme, sia l’oggetto che è stato immesso sul mercato con il consenso del titolare del diritto oppure comporti la creazione di un nuovo oggetto di cui deve essere autorizzata la messa in commercio.

Ancora una volta risulta decisivo procedere ad un attento esame del caso concreto e delle singole circostanze che lo caratterizzano, al fine di valutare la liceità dell’operazione di sfruttamento. Come noto, infatti, in base alla normativa sul diritto d’autore tutte le forme di sfruttamento economico dell’opera rientrano nell’esclusiva dell’autore, che deve autorizzare ogni singola ed autonoma commercializzazione.

Raffaella Pellegrino